Art. 27
Revisione degli obiettivi prestazionali e dei piani di miglioramento delle prestazioni durante un periodo di riferimento
In vigore dal 23 ott 2024
Revisione degli obiettivi prestazionali e dei piani di miglioramento delle prestazioni durante un periodo di riferimento
1. Qualora, durante un periodo di riferimento, gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione non siano più adeguati alla luce di cambiamenti significativi delle circostanze o considerazioni inerenti alla sicurezza, e qualora la revisione di uno o più obiettivi sia necessaria e proporzionata, la Commissione rivede tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. L’ si applica a tale decisione.
Qualora, in seguito a tale revisione, gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni adottati conformemente all’, paragrafo 6, non siano più coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, le autorità nazionali di vigilanza rivedono tali piani con riferimento agli obiettivi prestazionali in questione. Gli si applicano alla revisione di tali piani. La consultazione di cui all’, paragrafo 8, può limitarsi, ai fini del presente comma, agli obiettivi prestazionali e alle parti dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni che sono direttamente o indirettamente interessate dalla revisione.
In seguito alla revisione di cui al primo comma, le autorità nazionali di vigilanza elaborano nuovi progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, ai quali si applicano gli . Il gestore della rete elabora un nuovo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete, al quale si applica l’.
2. La decisione sugli obiettivi prestazionali riveduti a livello dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende disposizioni transitorie per il periodo che si estende fino al momento in cui diventano applicabili i piani riveduti definitivi di miglioramento delle prestazioni. Gli obiettivi prestazionali riveduti a livello dell’Unione e le disposizioni transitorie non si applicano retroattivamente.
3. In caso di una crisi della rete, come un conflitto geopolitico, una crisi sanitaria o una catastrofe naturale, che impedisca l’emissione di previsioni di traffico affidabili, le disposizioni transitorie adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 2 possono includere una sospensione o un adeguamento temporanei del sistema di prestazioni fino al termine della crisi della rete e fino a quando non siano disponibili nuove previsioni affidabili. In tal caso, la Commissione definisce le relative condizioni, compresi gli adeguamenti necessari delle tariffe applicabili, nella decisione di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri possono, fatta salva l’approvazione della Commissione, rivedere uno o più obiettivi prestazionali durante un periodo di riferimento se sono raggiunte le soglie di allarme, oppure se è dimostrato che i dati, le ipotesi e le motivazioni iniziali su cui si fondano gli obiettivi prestazionali non sono più accurati e che tale situazione ha portata significativa e carattere duraturo ed è dovuta a circostanze che non erano prevedibili al momento dell’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni. La Commissione approva tale revisione se giunge alla conclusione che questa è necessaria e proporzionata e che gli obiettivi prestazionali riveduti sono conformi agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
In tal caso, gli Stati membri rivedono i piani di miglioramento delle prestazioni con riferimento agli obiettivi in questione, secondo le procedure di cui agli . La consultazione di cui all’, paragrafo 8, può limitarsi, ai fini del presente paragrafo, agli obiettivi prestazionali e alle parti dei piani di miglioramento delle prestazioni che sono direttamente o indirettamente interessate dalla revisione.
Storico versioni
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