Art. 29

Principi del sistema di tariffazione

In vigore dal 23 ott 2024
Principi del sistema di tariffazione 1.   Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di finanziare la fornitura di servizi di navigazione aerea di cui al presente articolo mediante fondi pubblici, nella misura in cui ciò sia conforme alle regole di concorrenza stabilite nel trattato, ove applicabili, sono determinate, imposte e applicate tariffe agli utenti dello spazio aereo per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione istituito a norma del presente articolo e degli è coerente con l’ della convenzione di Chicago. Per le tariffe di rotta, il sistema di tariffazione istituito a norma del presente regolamento e degli atti di esecuzione di cui all’ e il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta sono coerenti. 2.   Gli articoli da 29 a 36 non si applicano ai servizi di navigazione aerea di terminale forniti in aeroporti situati nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato, con meno di 80 000 movimenti di trasporto aereo IFR all’anno. Tuttavia, uno Stato membro può decidere che tali servizi di navigazione aerea di terminale siano soggetti a detti articoli. 3.   Le tariffe si basano sui costi sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea designati ai sensi degli per i servizi e le funzioni a beneficio degli utenti dello spazio aereo nel corso di periodi di riferimento fissi quali definiti all’, paragrafo 3. Tali costi possono comprendere una ragionevole remunerazione delle attività. 4.   Le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile di servizi di navigazione aerea, nell’ottica di conseguire un elevato livello di sicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi, riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’aviazione. 5.   Le entrate percepite da un fornitore di servizi di navigazione aerea designato ai sensi degli derivanti dalle tariffe imposte agli utenti dello spazio aereo conformemente al presente articolo non sono utilizzate per finanziare servizi che tale fornitore di servizi di navigazione aerea fornisce a condizioni di mercato conformemente all’ né per finanziare qualsiasi altra attività commerciale svolta da tale fornitore. 6.   I dati finanziari relativi ai costi determinati, ai costi effettivi e alle relative entrate dei fornitori di servizi di navigazione aerea designati sono comunicati alle autorità nazionali di vigilanza. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, le autorità nazionali di vigilanza comunicano tali dati alla Commissione secondo le modalità definite nell’atto di esecuzione di cui all’. I dati finanziari relativi ai costi determinati, ai costi effettivi e alle relative entrate sono messi a disposizione degli utenti dello spazio aereo e sono pubblicati conformemente all’, paragrafo 3.
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