Art. 31

Zona tariffaria e tassi unitari

In vigore dal 23 ott 2024
Zona tariffaria e tassi unitari 1.   I tassi unitari sono fissati per anno civile e per ciascuna zona tariffaria, sulla base dei costi determinati e delle previsioni di traffico stabiliti nei piani di miglioramento delle prestazioni, come pure degli adeguamenti applicabili derivanti dagli anni precedenti e di altre entrate, segnatamente fondi pubblici, compreso il sostegno finanziario a titolo dei programmi di assistenza dell’Unione. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 5, gli Stati membri definiscono, prima dell’inizio di un periodo di riferimento, le zone tariffarie per i servizi di navigazione aerea e individuano i fornitori di servizi di traffico aereo che rientrano nell’ambito di applicazione di ciascuna zona tariffaria. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare o stabilire una nuova zona tariffaria di terminale durante un periodo di riferimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 3.   I tassi unitari sono fissati dagli Stati membri e sono soggetti alla verifica da parte della Commissione della loro conformità agli e al presente articolo. Se la Commissione constata che un tasso unitario non soddisfa tali requisiti, il tasso unitario è riveduto di conseguenza dallo Stato membro interessato e modificato in modo da soddisfarli. I tassi unitari sono pubblicati. 4.   Gli Stati membri possono definire zone tariffarie comuni e, in tali casi, fissare tassi unitari comuni per tali zone.
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