Art. 10
Designazione di fornitori di MET
In vigore dal 23 ott 2024
Designazione di fornitori di MET
1. Gli Stati membri possono designare, individualmente o collettivamente, un fornitore di MET in regime di esclusiva nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità, tenendo conto di considerazioni inerenti alla sicurezza.
2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata sulla base del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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