Art. 10 · Designazione di fornitori di MET

Art. 10

Designazione di fornitori di MET

In vigore dal 23 ott 2024
Designazione di fornitori di MET 1.   Gli Stati membri possono designare, individualmente o collettivamente, un fornitore di MET in regime di esclusiva nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità, tenendo conto di considerazioni inerenti alla sicurezza. 2.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata sulla base del presente articolo.
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