Art. 140

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 lug 2018
Disposizioni transitorie 1.   I certificati e le apposite specifiche di aeronavigabilità rilasciati o riconosciuti e le dichiarazioni rese o riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme di attuazione mantengono la loro validità e si considerano rilasciati, resi e riconosciuti in conformità delle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, anche ai fini dell'applicazione dell'. 2.   Entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 e del regolamento (CE) n. 552/2004 sono adeguate alle disposizioni del presente regolamento. Fino all'adeguamento, in tali norme di attuazione il riferimento a: a) «operazione commerciale» si intende fatto all', lettera i), del regolamento (CE) n. 216/2008; b) «aeromobili a motore complessi» si intende fatto all', lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008; c) «pertinenze» si intende fatto all', punto 29), del presente regolamento; d) «licenza di pilota privato» si intende fatto alla licenza di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008. 3.   Al più tardi due anni dopo l'11 settembre 2018 l'Agenzia rilascia, in conformità dell', paragrafi 1 e 3, pareri riguardanti proposte di modifica dei regolamenti (UE) n. 748/2012 (50), (UE) n. 1321/2014 (51), (UE) n. 1178/2011 (52) e (UE) n. 965/2012 (53) della Commissione e le specifiche di certificazione applicabili al fine di adeguarle alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda gli aeromobili destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto. 4.   Entro il 12 settembre 2021, l'Agenzia può pubblicare materiale di orientamento ad uso volontario degli Stati membri per sostenere lo sviluppo di norme nazionali proporzionate in materia di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili di cui all'allegato I. 5.   In deroga agli le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti delegati di cui all' e degli atti di esecuzione di cui all' del presente regolamento. 6.   Gli Stati membri denunciano o adeguano gli accordi bilaterali esistenti conclusi con paesi terzi nelle materie disciplinate dal presente regolamento, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in ogni caso prima del 12 settembre 2021.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-140

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo