RegolamentoTitolo XIV

Art. 147

In vigore dal 1 gen 1910
È punito con le ammende comminate dal testo unico delle leggi metriche: 1° chiunque nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o nei libri o nei registri di commercio, o negli annunzi, cartelli o avvisi al pubblico non esprime i pesi e le misure nel sistema metrico decimale ( della legge); 2° chiunque nelle menzioni o negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e volture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiunge il corrispondente ragguaglio metrico ( della legge); 3° chiunque espone in vendita o vende strumenti metrici indicanti del bollo di prima verificazione ( della legge - del presente regolamento), e chiunque colloca in opera o ripara uno strumento per pesare fisso, senza chiedere la verificazione di collaudo prescritta dagli ; 4° chiunque colloca in esercizio misuratori dei gas mancanti dei bolli di verificazione ( della legge e del presente regolamento); chiunque colloca o rimuove misuratori dei gas senza denunciarli nei termini stabiliti dall' e non osserva le prescrizioni dell'; 5° chiunque nei propri magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere o sui mercati tiene pesi, misure o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso ( della legge e art. 498 del codice penale); 6° chiunque, dopo spirati i termini prescritti per la, verificazione, usa o ritiene strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica ( della legge); 7° chiunque essendo utente all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compreso in questi, non domanda in tempo la iscrizione ( della legge); 8° chiunque non presenta alla verificazione periodica gli menti motrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto (art.72 del presente regolamento) o dall' del presente regolamento; 9° chiunque non si provvede degli strumenti metrici necessari all'industria che esercita ( del presente regolamento); 10° chiunque, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbia ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'; 11° chiunque tenga in uso strumenti metrici o misuratori dei gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati ( della legge); 12° chiunque non fa aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato al verificatore ( del presente regolamento); 13° chiunque, dopo la sentenza di condanna, non sottopone alla verificazione periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso ( del presente regolamento); 14° chiunque, vendendo a peso od a misura, fa uso di pesi o misure non legali ( della legge e del presente regolamento); 15° il perito che prova caldaie a vapore con un manometro che non abbia subito le verificazioni prescritte dal presente regolamento ( della legge).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-147

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Art. 147 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo