Regolamento›Titolo XIV
Art. 148
In vigore dal 1 gen 1910
L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verificazione periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta.
Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l', accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-148