RegolamentoTitolo XIV

Art. 148

In vigore dal 1 gen 1910
L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verificazione periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta. Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l', accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-148

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo