Regolamento›Titolo XIV
Art. 152
In vigore dal 1 gen 1910
Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo, affinché l'applicazione dell'ammenda, nei limiti prescritti dalla legge, sia invece fatta dal prefetto o sottoprefetto ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il prefetto od il sottoprefetto, anche le spese per gli atti giudiziari già incoati.
Alla domanda di oblazione per i casi di omessa verificazione periodica, il contravventore deve unire il certificato comprovante la eseguita verificazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-152