Regolamento›Titolo XIV
Art. 149
In vigore dal 1 gen 1910
Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori dei gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Codice penale per il fatto contro cui si precede.
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