RegolamentoTitolo XIII

Art. 144

In vigore dal 1 gen 1910
L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero di agricoltura, industria e commercio per le ulteriori disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-144

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