Regolamento›Titolo XIII
Art. 142
In vigore dal 1 gen 1910
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.
Tale sorveglianza deve essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-142