RegolamentoTitolo XIII

Art. 143

In vigore dal 1 gen 1910
La sorveglianza indicata all'articolo precedente è anche affidata agli ufficiali metrici; però, quando debbano accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari, tenute altresì presenti le disposizioni dell' del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818 e quelle degli del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), per gl'infortuni degli operai sul lavoro. La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria. --------------- Testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818: . - L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria. Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all' e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento. I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente. Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale. Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell' della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica. --------------- Regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141 . - Gli ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell' della legge (testo unico). Essi possono: 1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione; 2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze dello Associazioni operaie esistenti nel luogo; 3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio. Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gl'ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica. . - Gli ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-143

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Art. 143 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo