RegolamentoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 1 gen 1910
I punzoni per la bollatura degli strumenti metrici, sottoposti alle verificazioni prima e periodica e quelli per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, quando siano ridotti inservibili, sono inviati dagli uffici metrici al Ministero, dopo di averne chiesta ed ottenuta la sostituzione. Al principio di ogni biennio i verificatori inviano al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servirono per la verificazione periodica del biennio trascorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-12

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