RegolamentoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 1 gen 1910
La Giunta metrica: a) dà parere sulle questioni tecniche che le vengono proposte dal Ministero e che non sono di spettanza della Commissione superiore metrica; b) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria; c) coadiuva il Ministero in tutti quei provvedimenti che sono intesi a promuovere ed assicurare l'incremento e la regolarità del servizio negli uffici metrici e nei laboratori dell'Ufficio centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-8

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