RegolamentoTitolo I

Art. 10

In vigore dal 1 gen 1910
Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale ha principalmente l'incarico: a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca; b) di determinare l'esatta proporzione e qualità dei metalli componenti le monete di nichelio e di bronzo; c) di eseguire le perizie legali, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero; di far saggi per le controversie che possono insorgere tra i possessori delle verghe e dei lavori d'oro e d'argento o gli uffici di saggio, e di compiere saggi di metalli preziosi, analisi di leghe metalliche e di monete estere con le disposizioni di cui al titolo X; d) d'impartire l'insegnamento teorico-pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi ai tirocinanti verificatori, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica; e) di conservare e di deformare le monete false confiscate provenienti dalle RR. procure.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-10

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Art. 10 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo