RegolamentoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 1 gen 1910
La Commissione superiore metrica: a) esercita la sua ingerenza sull'andamento scientifico e tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio; b) dà parere sulle questioni tecniche proposta dal Ministero ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare; c) compila le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; d) sorveglia ed ove occorre dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi; e) propone le norme per la istruzione dei tirocinanti verificatori e, per mezzo di uno o più suoi delegati, dirige e sorveglia l'istruzione medesima; f) delega uno dei suoi membri a prelevare le monete coniate nella zecca, con le norme che vengono stabilite nel titolo IX del presente regolamento; g) compie l'esame definitivo prescritto dagli in caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e l'utente o le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; h) propone il materiale scientifico e le spese occorrenti pei due laboratori dell'Ufficio centrale e fa tutte quelle altre proposte che reputa utili al miglioramento del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-7

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