Regolamento›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 1 gen 1910
La Commissione superiore metrica:
a) esercita la sua ingerenza sull'andamento scientifico e tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio;
b) dà parere sulle questioni tecniche proposta dal Ministero ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
c) compila le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
d) sorveglia ed ove occorre dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;
e) propone le norme per la istruzione dei tirocinanti verificatori e, per mezzo di uno o più suoi delegati, dirige e sorveglia l'istruzione medesima;
f) delega uno dei suoi membri a prelevare le monete coniate nella zecca, con le norme che vengono stabilite nel titolo IX del presente regolamento;
g) compie l'esame definitivo prescritto dagli in caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e l'utente o le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
h) propone il materiale scientifico e le spese occorrenti pei due laboratori dell'Ufficio centrale e fa tutte quelle altre proposte che reputa utili al miglioramento del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-7