Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 1 gen 1910
Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri; quelle della Giunta quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
Nell'assenza del presidente l'adunanza della Commissione o della Giunta è presieduta dal più anziano di nomina dei membri eletti, a parità di data di nomina dal più anziano di età.
Delle adunanze della Commissione e della Giunta saranno redatti appositi verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-5