RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1910
Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri; quelle della Giunta quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente. Nell'assenza del presidente l'adunanza della Commissione o della Giunta è presieduta dal più anziano di nomina dei membri eletti, a parità di data di nomina dal più anziano di età. Delle adunanze della Commissione e della Giunta saranno redatti appositi verbali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-5

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Art. 5 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo