Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 10 feb 1916
REGOLAMENTO
per il servizio metrico - per il personale dell'Amministrazione metrica - per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni - per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi - per la
verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura.
(la esecuzione del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo).
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Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il ministro d'agricoltura, industria e commercio è coadiuvato dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.
La Commissione è composta del presidente e di cinque membri effettivi da nominarsi con decreto Reale; quattro di essi, compreso il presidente, saranno scelti fra i cultori di scienze fisico-matematiche, e gli altri due fra i funzionari dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Un impiegato di detto Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-1