RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 1 gen 1910
I componenti la Commissione superiore metrica, nominati con R. decreto, durano in carica sei anni e sono rieleggibili; due di essi, escluso il presidente, scadono di carica ogni biennio. Nei primi quattro anni la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianità. Chi surroga il presidente od altro componente la Commissione uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore. La Commissione viene adunata dal Ministero ordinariamente almeno una volta l'anno, ma può essere convocata in sessioni straordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-2

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