Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 1 gen 1910
Il laboratorio centrale per la verificazione dei pesi, delle misure e degli strumenti metrici, e il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, costituiscono l'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.
La direzione dell'Ufficio è affidata dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore metrica, ad un ispettore centrale del servizio metrico e del saggio; l'incarico della direzione potrà anche essere affidato ad un verificatore metrico delle due prime classi dell'organico, sentita la Commissione predetta.
A ciascuno dei due laboratori è proposto un vice direttore appartenente al personale dell'Amministrazione metrica.
In caso d'impedimento o di assenza, il direttore dell'Ufficio centrale è sostituito dal vice direttore più anziano.
Il personale addetto all'Ufficio centrale sarà scelto dal Ministero fra i verificatori metrici. Per tale destinazione avranno titolo di preferenza quelli fra gli ufficiali metrici che saranno provvisti di laurea in matematica, fisica e chimica, o di diploma di ingegnere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-6