Regolamento›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 1 gen 1910
Per la esecuzione delle ordinarie incombenze il direttore dell'Ufficio centrale corrisponde direttamente col Ministero, uniformandosi, alle istruzioni da esso ricevute, sentita, per la parte scientifica e tecnica, la Commissione superiore o la Giunta metrica.
Nei primi giorni di ogni trimestre presenta un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente indicando, in modo speciale, le comparazioni ed i saggi eseguiti ai sensi dell'; di questi rapporti viene data lettura nella prima adunanza della Commissione superiore, che avrà luogo dopo la presentazione di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-11