Regolamento›Titolo I
Art. 16
In vigore dal 1 gen 1910
La somma ricavata dalla vendita dei punzoni viene immediatamente versata nella sezione di tesoreria provinciale per cura del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, imputandola all'apposito capitolo del bilancio di entrata, in conto proventi eventuali del tesoro.
La quietanza relativa è inviata al Ministero a corredo del verbale di cui è parola nell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-16