Regolamento›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 1 gen 1910
Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.
Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dal Ministero, però l'orario normale d'ufficio è di sette ore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-20