Regolamento›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 1 gen 1910
La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con decreto reale secondo le norme dell' del testo unico delle leggi metriche.
Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-17