Regolamento›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 1 gen 1910
Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di ispettori centrali e di verificatori.
Il numero per ogni grado e classe è stabilito dal ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio.
Le nomine dei verificatori dell'ultima classe e degli ispettori centrali si fanno con decreto Reale.
Le promozioni si fanno con decreto Ministeriale.
Il personale di servizio (commesso e bollatori-uscieri) è nominato con decreto Ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-22