Regolamento›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 1 gen 1910
Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al tribunale civile e penale del circondario di destinazione.
I verificatori che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-27