Regolamento›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 1 gen 1910
I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualità di titolari e di applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e de saggio.
I verificatori di sesta classe sono destinati in qualità di applicati, e soltanto in caso di bisogno può essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-30