RegolamentoTitolo III

Art. 30

In vigore dal 1 gen 1910
I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualità di titolari e di applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e de saggio. I verificatori di sesta classe sono destinati in qualità di applicati, e soltanto in caso di bisogno può essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo