Regolamento›Titolo III
Art. 33
In vigore dal 1 gen 1910
Negli uffici metrici, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacità intellettuale, il grado di assiduità, zelo e diligenza, il contegno, la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresì per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo.
Le note, così compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti e sottoprefetti, ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati.
I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari.
Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-33