RegolamentoTitolo III

Art. 33

In vigore dal 1 gen 1910
Negli uffici metrici, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacità intellettuale, il grado di assiduità, zelo e diligenza, il contegno, la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresì per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo. Le note, così compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti e sottoprefetti, ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati. I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari. Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-33

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