Regolamento›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 1 gen 1910
È vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.
La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell', lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-28