RegolamentoTitolo III

Art. 28

In vigore dal 1 gen 1910
È vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi. La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell', lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-28

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Art. 28 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo