Art. 28
RegolamentoTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 1 gen 1910
È vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi. La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell', lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.
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