Regolamento›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 1 gen 1910
Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio i verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di 5 giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.
La spesa di registrazione di questo verbale, nonché le indennità di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero nel solo caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-32