Regolamento›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 26 mag 1912
Le promozioni a verificatore di 5ª, di 4ª e di 2ª classe sono fatte tutte per anzianità, accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. Le promozioni a verificatore di 3ª classe hanno luogo per anzianità, in seguito ad esame di idoneità ad anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di tre quarti per titolo di anzianità in seguito ad esame di idoneità e di un quarto per titoli di merito distinto in seguito ad esame di concorso; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall', comma 2°, del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili.
Con decreto ministeriale è fissato, di volta in volta, il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non può superare il quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al concorso.
Gli impiegati, quando non risiedano a Roma, e vi si recano per sostenere gli esami, hanno diritto all'indennità di missione, secondo le norme in vigore, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono però il diritto a tale indennità colore che sono esclusi dagli esami, a norma dell' del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.
Non hanno tale diritto coloro, i quali si ripresentino alla prova di merito distinto, dopo aver partecipato a due precedenti concorsi, senza che abbiano, almeno in uno di essi, ottenuto i punti necessari e sufficienti per conseguire la promozione per idoneità.
Le promozioni a verificatore di 1ª classe sono fatte due terzi per anzianità, accompagnata, da idoneità, diligenza e buona condotta ed un terzo per merito.
Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-29