Regolamento›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 1 gen 1910
Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio hanno incarico:
a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal ministro per accertare come questi procedano, e per riferire sul personale e sull'andamento tecnico ed amministrativo del servizio;
b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli Uffici temporanei;
c) di fare al ministro tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione che reputano utili al servizio;
d) di comunicare al ministro, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonché i desideri del personale ispezionato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-24