RegolamentoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 1 gen 1910
Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina è fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico secondo norme da stabilirsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-23

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Art. 23 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo