Regolamento›Titolo III
Art. 23
23 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina è fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico secondo norme da stabilirsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-23