Regolamento›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 1 gen 1910
I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sottufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti:
a) età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni;
b) cittadinanza italiana;
c) condotta incensurabile;
d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli.
Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato del sindaco;
e) del certificato penale e di buona condotta di data recente;
d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un R. verificatore metrico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-26