Art. 26
RegolamentoTitolo III

Art. 26

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In vigore dal 1 gen 1910
I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sottufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti: a) età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni; b) cittadinanza italiana; c) condotta incensurabile; d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli. Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione: a) del certificato di nascita; b) del certificato del sindaco; e) del certificato penale e di buona condotta di data recente; d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un R. verificatore metrico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-26