Regolamento›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 1 gen 1910
Le domande di congedo, ai termini dell' del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, devono pervenire al Ministero per via gerarchica ed in nessun caso il funzionario può lasciare la propria residenza finché non ne abbia avuta l'autorizzazione dal Ministero stesso. Soltanto in caso di necessità accertate ed urgenti possono i prefetti ed i sottoprefetti accordare un congedo non superiore a giorni tre, dando sollecito avviso al Ministero, così del congedo accordato come delle cause che lo hanno determinato. Tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata più di due volte in un anno.
I verificatori in congedo debbono notificare al prefetto o sottoprefetto ed al Ministero il luogo ove si possa, occorrendo, far loro giungere comunicazione degli ordini superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-31