Regolamento›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 1 gen 1910
I verificatori di sesta classe sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi proposti dalla Commissione superiore metrica, ed hanno quindi superato un esame di idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.
Al suddetto tirocinio è ammesso, in servizio a concorso per esame su programmi stabiliti con decreto Ministeriale, un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.
Per l'ammissione al concorso sono richieste le condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908.
Gli aspiranti devono inoltre avere un'età non superiore agli anni 30 ed aver superato l'esame di licenza in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria).
Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso è di due mesi dalla data della pubblicazione del decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-25