Regolamento›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 1 gen 1910
Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della prefettura o della sottoprefettura. In ogni caso, un delegato della prefettura o della sottoprefettura deve sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale.
La consegna deve farsi in base alle norme in vigore sulla contabilità e sulla conservazione dei beni mobili di proprietà dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-19