Regolamento›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 1 gen 1910
Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificazione l'ufficiale assente, può essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non può eccedere quella fissata dalle norme in vigore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-34