RegolamentoTitolo III

Art. 34

In vigore dal 1 gen 1910
Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificazione l'ufficiale assente, può essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non può eccedere quella fissata dalle norme in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo