RegolamentoTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 1 gen 1910
Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine. Il confronto è fatto sotto la direzione della Commissione superiora metrica. Tutte le particolarità delle operazioni di confronto ed i risultati sono descritti in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali. Il verbale viene sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione. Di tale processo verbale viene data lettura in una riunione della Commissione predetta appositamente convocata e presieduta dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, alla quale saranno invitati il ministro della pubblica istruzione, il presidente della Regia Accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sia creduto opportuno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-37

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Art. 37 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo