Regolamento›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 1 gen 1910
Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:
1° n. 3 metri d'acciaio;
2° una serie di n.9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
3° una serie di n.11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
4° n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello;
5° una bilancia di precisione;
6° una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma;
7° una serie di n. 10 pesi par le monete in corso;
8° una serie delle frazioni del gramma;
9° una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.
Gli uffici per quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello.
Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-41