RegolamentoTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 1 gen 1910
Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni: 1° n. 3 metri d'acciaio; 2° una serie di n.9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro; 3° una serie di n.11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro; 4° n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello; 5° una bilancia di precisione; 6° una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma; 7° una serie di n. 10 pesi par le monete in corso; 8° una serie delle frazioni del gramma; 9° una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari. Gli uffici per quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello. Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-41

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Art. 41 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo