Regolamento›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 1 gen 1910
Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificazione degli strumenti metrici, di cui all', col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.
Eseguita la verificazione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-43