Regolamento›Titolo V
Art. 47
In vigore dal 1 gen 1910
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti:
Il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima.
La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-47