RegolamentoTitolo V

Art. 49

In vigore dal 1 gen 1910
L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera, dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-49

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Art. 49 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo