Regolamento›Titolo V
Art. 53
In vigore dal 1 gen 1910
Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'.
Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto del luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-53