Regolamento›Titolo V
Art. 46
In vigore dal 1 gen 1910
Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercante deve avvertire il verificatore affinché proceda ad una verificazione per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verificazione non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennità stabilite dall'art. 165.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-46