Regolamento›Titolo V
Art. 45
In vigore dal 1 gen 1910
La verificazione prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verificazione periodica negli uffici temporanei dei Comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purchè la detta verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.
La verificazione prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta può, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verificazione delle altre misure di capacità quando siano superiori al decalitro ed in quantità considerevole.
La verificazione prima delle stadere a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verificazione non è dovuto il diritto.
Per la prima verificazione sul posto delle stadere a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantità di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.
Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico può essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.
Il verificatore porta con sè il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.
Storico versioni
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